Omissione contributiva, la sentenza della Cassazione

04.10.16 - A seguito dell’avvenuta conciliazione tra le parti (azienda e dipendente), il datore di lavoro non è tenuto a pagare le sanzioni civili connesse all’omissione contributiva.

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17645 del 6 settembre 2016 che ha giudicato il ricorso presentato dall’Inps come inammissibile, annullando la cartella di pagamento fatta notificare dal concessionario della riscossione ad una Spa.

 

La richiesta dell'Inps

 

L’istituto previdenziale pretendeva dal datore di lavoro, nonostante la reintegrazione lavorativa del dipendente (confermata dal verbale di conciliazione), il pagamento contributivo per il periodo trascorso tra il licenziamento e la successiva ricostituzione del rapporto stesso (anni 1999-2002).

 

Tuttavia, prima il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano annullato la cartella notificata alla società, il cui importo ammontava a € 38.203,67.

 

Infatti, secondo quanto riportato nelle sentenze dei giudici di merito nulla, se non gli interessi legali, era dovuto dalla società.

 

Nonostante il decadimento nei primi due gradi della sanzione contributiva, l'Inps ha ritenuto necessario ricorrere all'ultimo grado di appello, la Cassazione.

 

La sentenza della Cassazione

 

Dal canto suo la Suprema Corte ha confermato quanto statuito dai giudici sottostanti.

 

Stando infatti alla sentenza n. 19665 del 2014 delle Sezioni Unite "L’omissione contributiva si sarebbe potuta configurare solo a fronte di una situazione che imponesse la ricostituzione del rapporto ex tunc”, nonché l'accertamento del contenuto dell’accordo transattivo.

 

L'inefficacia del ricorso

 

Il ricorso proposto tuttavia, non ha permesso di valutare l'eventuale retroattività degli effetti giuridici dell'atto di conciliazione. Infatti l’Inps non ha riportato il contenuto dell’accordo, né lo ha allegato agli atti, in violazione delle prescrizioni desumibili dagli articoli 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c..

 

La Suprema Corte sulle Sanzioni previdenziali

 

Stando all'articolo 18 della L. 300/1970 in materia di sanzioni previdenziali per la reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, la Corte di Cassazione distingue due specifiche condizioni:

 

la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa,

l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva.

 

Soltanto qualora si presenti una situazione di inefficacia del licenziamento, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, dovrà pagare le sanzioni civili per omissione contributiva.

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

Viale Casiraghi, 53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

C.F. & P.I. :02939270969

+39 02 2440316 | +39 02 26262864 | acfstudio@acfstudio.com

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

Viale Casiraghi, 53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

C.F. & P.I. :02939270969

+39 02 2440316 | +39 02 26262864 | acfstudio@acfstudio.com

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

Viale Casiraghi, 53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

C.F. & P.I. :02939270969

+39 02 2440316 | +39 02 26262864 | acfstudio@acfstudio.com

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

Viale Casiraghi, 53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

C.F. & P.I. :02939270969

+39 02 2440316 | +39 02 26262864 | acfstudio@acfstudio.com

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

Viale Casiraghi, 53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

C.F. & P.I. :02939270969

+39 02 2440316 | +39 02 26262864 | acfstudio@acfstudio.com