News // Retribuzione in contanti: stop dal 1° luglio

Retribuzione in contanti: stop dal 1° luglio

19.06.18 - A decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

 

Questo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 910 a 914, L. 205/2017) a tutela dei lavoratori.

 

I rapporti di lavoro coinvolti sono:

  • rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle modalità  di  svolgimento   della prestazione e dalla durata del rapporto: apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ecc., sono tutti ricompresi nel divieto;
  • rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nell’ambito del divieto vanno considerati anche i compensi corrisposti agli amministratori quando assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente, ovvero certificati da una busta paga;
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della142/2001.

 

Strumenti di pagamento consentiti

Dal 1° luglio 2018, pertanto, gli strumenti di pagamento consentiti per il pagamento della retribuzione sono:

  • bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo  comprovato impedimento, a un suo delegato.

 

Esclusi dall’obbligo

Sono esclusi dall’obbligo previsto dalla Legge di Bilancio:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
  • i rapporti rientranti nell’ambito di  applicazione   dei   contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici;
  • i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.

 

Le sanzioni

Al datore di  lavoro, che viola l’obbligo di pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Fonte per approfondimento:

Euroconference

 

 

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

Viale Casiraghi, 53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

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