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Omesso versamento dell’IVA: la pronuncia della Cassazione

03.11.17 - L’applicazione del reato di omesso versamento dell’IVA, come previsto dall’art. 10-ter del DLgs. 74/200, è un argomento sempre molto dibattuto su cui la Cassazione si è nuovamente pronunciata il mese scorso, soffermandosi sul tema della rateizzazione e «ne bis in idem».

 

La pronuncia della Corte di Cassazione

Nel corso della sentenza di condanna del legale rappresentante di una Srl in relazione ad un’omissione “soprasoglia”, la Corte di Cassazione si è pronunciata su:

  • l’incidenza della crisi di liquidità rispetto all’elemento soggettivo del reato;
  • i presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario (rateizzazione dello stesso);
  • la possibile rilevanza del principio del «ne bis in idem», ossia «non due volte per la medesima cosa», un brocardo che esprime un principio del diritto in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata.

 

 

Impossibilità di pagamento come causa di forza maggiore

La Corte ha precisato che ogniqualvolta il soggetto d’imposta effettua operazioni imponibili, egli riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.

 

Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, a meno che non venga dimostrato che la stessa non dipende dalla scelta di non fare debitamente fronte all’esigenza predetta (Cass. SS.UU. nn. 37424 e 37425 del 2013).

 

 

Quando sussiste la forza maggiore

La forza maggiore che può escludere il dolo può essere rintracciata in qualsiasi evento naturale o derivante da condotta umana che, anche se previsto, non poteva in alcun modo essere impedito.

Essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta e incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando.

 

 

Rateizzazione del debito tributario

Il contribuente deve dimostrare, stando alla nuova causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000, di aver versato l’importo corrispondente al debito fiscale comprensivo di sanzioni e interessi.

Inoltre deve tenere conto che nemmeno il puntuale pagamento delle eventuali rate, pattuite e già scadute, è sufficiente a garantire certamente il pagamento delle successive rate a scadere.

Nel caso di specie, manca tale dimostrazione e manca anche – secondo i giudici di legittimità – l’attestazione di un piano di rateizzazione che consenta la proroga dei termini prevista dallo stesso art. 13, ovvero la rimessione in termini sostenuta da parte della giurisprudenza in un’ottica di favor rei (Cass. n. 30139/2017).

 

Ne bis in idem

Il reato di omesso versamento IVA è un ambito privilegiato in cui si discute il divieto di cumulo di sanzioni penali e amministrative (ne bis in idem).

 

Tuttavia, qui la Cassazione si attesta su una lettura tradizionale degli artt. 19, 20 e 21 del DLgs. 74/2000, secondo cui la violazione amministrativa e la violazione penale sono poste in un rapporto di “progressione criminosa” e le due tipologie di sanzioni devono essere applicate entrambe (cfr. le già citate sentenze gemelle nn. 37424 e 37425 del 2013).

 

Fonte: Eutekne.info

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