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Nuovo regime perdite d’impresa

22.03.19 - Novità in materia di nuovo regime perdite d’impresa, un approfondimento dei commi da 23 a 26 della legge di bilancio 2019.

 

Attuale disciplina

L’attuale disciplina in materia di perdite d’impresa contenuta nell’art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

  • da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto ai successivi periodi;
  • da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito;
  • da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l’impossibilità del riporto ai periodi successivi.

 

Linee guida "a regime"

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che “a regime”:

  • per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
  • per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria; si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.

 

Deroghe

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata, dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell’80%), subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

 

  • le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
  • le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

 

Disposizione transitoria

È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

  • sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
  • sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

 

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

Viale Casiraghi, 53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

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