Novità per la deduzione delle spese di viaggio e trasporto

9.05.17 - A partire dal 1° gennaio 2017 le spese di vitto e alloggio (ristorante, tavola calda, bar, albergo, hotel, b&b) e quelle di trasporto (aereo, treno, bus, autovettura) se pagate direttamente dal committente del professionista:

  • Sono interamente deducibili per il committente
  • Restano del tutto estranee e non rilevanti per il professionista

 

Così come previsto dalla disposizione semplificatrice (Art.7 Comma 5 della Legge di Bilancio): “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

 

Le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dal professionista

 

La modifica legislativa riguarda esclusivamente il caso in cui le spese di vitto, alloggio e trasporto sono anticipate dal committente.

 

Se queste spese sono sostenute dal professionista, in quanto inerenti alla sua attività professionale, esse hanno rilevanza nella determinazione del reddito nella misura del 75% e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

 

Infine, qualora queste spese siano sostenute dal professionista in nome e per conto proprio, seppur in connessione all’incarico ricevuto, ma vengono addebitate al committente, devono essere assoggettate ad Iva con l’aliquota ordinaria.

 

Esempio

  • Compensi anno 2017: € 100.000
  • Spese vitto e alloggio anno 2017: € 10.000
  • 10.000 x 25% = 2.500 (spese non deducibili)
  • 10.000 x 75% = 7.500 (spese deducibili su cui applicare il plafond del 2%)
  • 100.000 x 2% = 2.000 (spese deducibili)
  • Spese non deducibili: 2.500 + (7.500-2.000) = 8.000

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