Riforma legge fallimentare 2017: cosa cambia

18.10.17 - Approvata dal Senato in via definitiva la riforma sul fallimento. Dalle procedure assistite alle modifiche dimensionali delle S.r.l., fino all'estensione delle competenze dei Tribunali. Le novità:

 

In data 11 ottobre 2017 anche il Senato ha approvato il disegno di legge inerente alla riforma della disciplina del fallimento, già in precedenza sottoposto al voto positivo dalla Camera dei deputati. Il Disegno di legge, in attesa di pubblicazione sulla G.U., all'art. 1 delega il Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riformare:

  • le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare), al fine di conseguire una riduzione dei costi e della durata delle procedure concorsuali, anche responsabilizzando gli organi di gestione;
  • la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
  • il sistema dei privilegi e delle garanzie.

 

 

Tra i punti salienti della riforma segnaliamo che:

 

  • non si parlerà più di "fallimento", ma di "procedura di liquidazione giudiziale dei beni", composta da una fase preventiva e stragiudiziaria, mediante la quale l'imprenditore potrà rivolgersi ad un organo pubblico (istituito presso le Camere di Commercio), con cui collaborerà per intercettare gli indicatori di crisi della propria impresa ovvero giungere ad un accordo con i creditori.
  • al modello processuale dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici;
  • è integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale, al fine di incentivarne l'adozione senza mancare di sanzionarne gli abusi. Fermo restando l'onere per l'impresa di corrispondere almeno il 20% dell'ammontare totale dei crediti chirografari ai creditori;
  • sono ridotti i tempi e i costi delle procedure concorsuali;
  • è modificata la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, omologabili anche ove vi aderiscano meno del 60% dei creditori, purché sussistano le circostanze prescritte.
  • vengono modificati i requisiti dimensionali delle S.r.l., già previsti dal codice civile, che impongono alle stesse di dotare la propria struttura di un organo di controllo ex art. 14 lett. g) della legge delega.
  • è estesa la competenza dei Tribunali delle imprese sulle procedure di maggiori dimensioni, mentre le restanti saranno affidate ad un numero ristretto di Tribunali.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

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