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Estensione regime forfetario

06.03.19 - Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art.1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.

 

Requisiti di accesso

A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.

 

È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:

  • spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000. Il citato comma 55 è stato modificato al fine di tener conto dell’introduzione degli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA). Infatti è ora previsto che non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017.

 

Cause di esclusione

Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

  • contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
  • esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente /indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Rispetto alla precedente disposizione è stata altresì eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame.

 

Soggetti minimi che hanno iniziato l’attività nel 2015

Per effetto della modifica del comma 87 dovrebbe essere riconosciuta in caso di adozione nel 2015 (anno di inizio) del regime dei minimi la possibilità di usufruire del regime forfetario “start up” per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime “start up” fino al 2019.

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

Viale Casiraghi, 53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

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