13.10.16 - Accade sempre con maggior frequenza che le aziende cedano i propri contratti di leasing a terzi, tuttavia, nonostante questa sia una pratica usuale, non vi è ancora stata alcuna pronuncia in merito da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Pertanto attualmente, per contabilizzare l’operazione, viene preso quale riferimento il documento del CNDCEC n. 141 del 2011, che ha approfondito la questione prendendo spunto dalla risoluzione n. 212/E/2007.
Risoluzione n. 212/E/2007
Poiché l’acquisizione da parte di terzi del contratto di leasing può essere finalizzata sia al godimento del bene per la durata residua della locazione, sia all’acquisto della proprietà dello stesso (finalità traslativa), ciò che deve essere indagato sin da subito sono le componenti del prezzo di subentro.
A tal proposito “[…] la parte di corrispettivo pagata a fronte del godimento del bene costituirebbe un onere pluriennale da ripartirsi in funzione della residua durata del contratto, mentre la parte di corrispettivo pagata a fronte dell’opzione di acquisto dovrebbe essere considerata come “costo sospeso”, fiscalmente deducibile con la procedura dell’ammortamento in uno con il prezzo di riscatto del bene medesimo”.
Tuttavia, come ha chiarito l’Amministrazione, la quantificazione delle due parti di corrispettivo pagato non è lasciata all’arbitrio delle parti. Infatti, “il prezzo pagato debba considerarsi anticipo del prezzo del bene nella misura in cui lo stesso abbia costituito sopravvenienza attiva per il cedente del contratto, […] l’eventuale differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva è da considerarsi come costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene, come tale deducibile, a norma dell’articolo 108, comma 3, del Tuir, in rapporto alla residua durata del contratto”.
L’impostazione contabile del CNDCEC
Tralasciando il metodo di calcolo della sopravvenienza, ne deriva un’impostazione contabile che vuole la necessaria divisione del prezzo di subentro in due componenti, per garantire una corretta rappresentazione in bilancio delle poste.
Esempio: si supponga la cessione di un contratto di leasing al prezzo di euro 500.000, valore del bene euro 1.000.000, canoni residui 700.000, riscatto 50.000 e maxicanone 20.000, l’importo che andrà rilevato in stato patrimoniale sarà pari a:
1.000.000 – 700.000 – 50.000 – 20.000 = 230.000,
mentre in conto economico andrà rilevato l’importo di euro:
500.000 – 230.000 = 270.000.
Le scritture contabili da eseguirsi all’atto della cessione, e che sotto si riportano, saranno composte dalla rilevazione del debito verso il cedente e, successivamente, dalla rilevazione del risconto a fine esercizio oltre dalla eventuale opzione per il riscatto.
In tal caso le scritture contabili saranno quelle che seguono.
All’atto della cessione del contratto:
Al termine dell’esercizio contabile:
Nota:
Secondo il CNDCEC la quota di maxicanone riferita al periodo di tempo intercorrente tra la data di subentro e quella di scadenza del contratto è da ritenersi componente di godimento e va quindi imputata a conto economico con la conseguenza che l’importo rilevato tra le immobilizzazioni andrà decurtato della quota di maxicanone relativo al periodo in questione.
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