Proroga detrazione riqualificazione energetica

È confermata la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019:

  • la detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
    • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
    • la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
    • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
    • l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:
    • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    • acquisto e posa in opera di schermature solari;
    • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

La “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.