Legge 108/2022: nuove regole per i rapporti tra concessionari e case auto

La legge n. 108/22, risultante dalla conversione del precedente d.lgs. 68/22, è una norma incisiva e specifica che si propone di tutelare ad ampia gamma la sostenibilità dei business di distribuzione automobilistica.

L’art. 7 quinquies del suddetto provvedimento, infatti, si incentra sulla regolamentazione dei rapporti tra la casa madre produttrice dei veicoli -o l’importatore dei medesimi- e i singoli rivenditori, estendendo la propria disciplina esclusivamente a quelli nel settore del nuovo o usato recente: la norma ricomprende solamente soggetti che commercializzano auto non ancora immatricolate, o quelle con un massimo di 6mila km di percorrenza e un’immatricolazione non più tarda di 6 mesi. 

La 108/22 “accompagna”, attraverso una serie di disposizioni inderogabili, il rivenditore durante tutto l’iter commerciale con il produttore/importatore, mediante una regolamentazione che funge da filo conduttore dapprima nella fase di conclusione degli accordi, per poi contemplarne la stipulazione e l’attuazione, fino a giungere alla cessazione dei rapporti e al post-estinzione.

Cominciando dalle fasi di trattativa, la legge impone al produttore di fornire “al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l’entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.” 

Dunque, con un adeguato apporto di preventiva valutazione e l’eventuale affiancamento da parte di un consulente, già di per sé questo comma permette al rivenditore di potersi aprioristicamente tutelare mediante ampie valutazioni sulla convenienza o meno dell’instaurare una relazione commerciale. 

Proseguendo, qualora le valutazioni preliminari si rivelino idonee alle aspettative, anche nella fase di redazione e stipulazione dell’accordo la normativa agevola il rivenditore, fornendo regole su durata e contenuti.

Per quanto riguarda il primo punto, sono incentivati rapporti i più longevi possibili, in quanto la durata minima del contratto a tempo determinato con la casa madre deve necessariamente essere di cinque anni; peraltro la normativa prevede -e, tenendo presente la finalità del testo di legge, incoraggia- la possibilità di stringere business connections a tempo indeterminato.

Passando all’aspetto dei contenuti, è imposto che nell’accordo siano decise “le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita”. Qui l’aspetto della sostenibilità è nuovamente reso pregnante attraverso una serie di punti imprescindibili, la cui osservanza e la cui messa in chiaro senza dubbio rendono il rivenditore sensibilmente più tutelato, scongiurando molteplici “zone grigie” che si potrebbero creare in caso di mancata esplicitazione dei suddetti elementi dell’accordo.

Infine, il provvedimento mira all’incentivazione della sostenibilità anche durante la fase finale della relationship: nei commi 2 e 4 vengono regolamentati gli aspetti propri della conclusione della collaborazione. Nel secondo comma viene fatto riferimento al preavviso minimo di recesso che deve essere osservato dal produttore/importatore prima dell’effettiva cessazione del contratto: la volontà di recedere, infatti, deve essere comunicata con preavviso scritto di 6 mesi nei contratti a tempo determinato, mentre per quanto riguarda l’indeterminato si prevedono tempistiche più ampie, non inferiori a 24 mesi.

Il quarto comma, invece, offre un’ulteriore, ampia tutela attraverso la corresponsione di indennizzi da parte del produttore/importatore qualora il rivenditore non abbia potuto ammortizzare investimenti effettuati in ottica di attuazione dell’accordo, nonché un’equa reintegrazione corrispondente al valore dell’avviamento dell’attività. 

Questa norma, dunque, può rivelarsi un fondamentale strumento che, con l’apporto di adeguata pianificazione e consulenza, offre la possibilità di meglio gestire la relazione tra le parto, garantendo di evitare contenziosi problematici o, più semplicemente, irrigidimenti delle posizioni tra imprese a causa di incomprensioni o trascuranze di dettagli negoziali.